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Applicazione del criterio del prezzo più basso: effetti




Qualora l’offerta economica sia contenuta nell’unica busta recante anche la documentazione amministrativa, ciò non sempre comporta la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica.


Tutto dipenderà dal tipo di gara di appalto prescelta.


Infatti, se l’aggiudicazione della gara è avvenuta mediante il criterio del minor prezzo ovvero del prezzo più basso, come determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara (cfr. art. 36 del D.lgs. n. 50/2016), non si avrà alcuna violazione di legge da parte dell’operatore economico.


Dunque, al cospetto di tale criterio di aggiudicazione, non vi è alcuna violazione del principio di separazione dell’offerta economica da quella tecnica nella fattispecie sopra descritta, non essendo applicabile nei casi in cui la Stazione Appaltante non è chiamata a valutare l’offerta tecnica con l’attribuzione di punteggi che potrebbero essere influenzati dalla previa conoscenza del contenuto dell’offerta economica.


Secondo l’impostazione sostanzialistica, il principio della segretezza dell'offerta economica è a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.


Il principio ermeneutico della segretezza trova, quindi, puntuale ed esclusiva applicazione nelle procedure selettive in cui il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendosi, appunto, a presidio nella necessità di evitare che la valutazione tecnica dell’offerta da parte del collegio esaminatore sia condizionata dalla conoscenza della proposta economica più conveniente formulata da una società partecipante.


Pertanto, se la gara è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l'automaticità della valutazione dell’offerta esclude che la mancata operatività del principio di segretezza possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine all'obiettività ed omogeneità dell’attività compiuta dalla Commissione giudicatrice.


Ne deriva il valore dirimente della circostanza che l’automatismo dell’aggiudicazione correlato al prezzo dell’offerta più basso impedisce che l’astratta e incidentale conoscenza dell’offerta economica presentata da un operatore possa pregiudicare l’esito della procedura di gara (cfr. sentenza del TAR MOLISE – Campobasso n. 231/2022 resa pubblica il 23.06.2022).


Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro


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