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Approvata la riforma sulla sicurezza del lavoro in Italia



Il Decreto legge 146/2021 ha profondamente innovato la normativa italiana in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, modificando il Dlgs 81/2008 con il fine di rendere più efficaci le attività di vigilanza e controllo.


La riforma prevede la sospensione dell'attività qualora a seguito di ispezione sia accertata:

1.la mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per almeno il 10% (prima era il 20%) di lavoratori presenti sul luogo di lavoro

2.la grave violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate al nuovo Allegato I al decreto D.Lgs. 81/2008

La sospensione dell'attività viene disposta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) immediatamente, eliminando così la necessaria reiterazione della violazione prevista dalla normativa precedente.

Per le violazioni in materia di prevenzione incendi, la competenza esclusiva è del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

La revoca del provvedimento di sospensione dell'attività potrà essere adottato, su istanza dell'interessato, qualora siano regolarizzati i lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, siano adempiuti gli obblighi in materia di salute e sicurezza e rimosse le conseguenze pericolose delle gravi violazioni dell'Allegato I.

Per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, sarà necessario anche il pagamento di una somma aggiuntiva:

  • Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare: pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari o a 5.000 euro, se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari (in precedenza era pari a 2.000 euro, a prescindere dal numero dei lavoratori)

  • Nelle ipotesi di gravi violazioni dell'Allegato I al Dlgs 81/2008: variabile in 3 soglie: 3.000, 2.500 oppure 300 euro per ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a euro 3.200, a prescindere dal tipo di violazione accertata)

Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Rimane la possibilità di ottenere, su istanza di parte, la revoca della sospensione senza versare subito l’intera somma prevista, pagando immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta e l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%.


Nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione, il ricorso si intende accolto.

Chi non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito:

  • con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

  • con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la P.A.

A questo fine, il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati


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