La Direttiva Copyright UE 2019/790 è stata recepita in Italia con il Dlgs 177/2021 che apporta diverse modifiche alla Legge 633/1941 sul diritto d'autore (LDA). Le nuove regole entrano in vigore dal 12 dicembre 2021.
Lo scopo di questa riforma è da una parte la modernizzazione del diritto d'autore in considerazione dell'uso massivo di opere protette online e sulle piattaforme di condivisione di contenuti: dall'altra il rafforzamento dei diritti degli autori, artisti, interpreti ed esecutori e l'estensione della tutela a nuove categorie di beneficiari.
Vediamo di seguito le principali novità introdotte.
1.Nuovi diritti per gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico (art 43 bis LDA)
Sono riconosciuti agli editori i diritti esclusivi di autorizzare la riproduzione e la comunicazione online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di piattaforme di gestione contenuti, imprese di media monitoring e rassegne stampa.
Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico.
Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva gli usi privati o non commerciali, collegamenti ipertestuali o utilizzo di singole parole o estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
È altresì riconosciuto un diritto ad un equo compenso per l'utilizzo online delle pubblicazioni.
Tale compenso sarà determinato con accordo tra editori e piattaforme online con riferimento ad una serie di criteri stabiliti con regolamento dell'AGCOM. In mancanza di accordo tra le parti per la determinazione del compenso, sarà possibile rivolgersi all'AGCOM. Il diritto all'equo compenso si estingue 2 anni dopo la pubblicazione dell'opera.
2.Nuovi titolari di diritti nel settore cinematografico
Il nuovo art. 44 della LDA estende la qualifica di coautore dell’opera cinematografica al traduttore (oltre all'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico già previsti nello stesso articolo).
I doppiatori vengono inclusi invece tra gli artisti interpreti o esecutori indicati nell'articolo 80 della LDA, divenendo così titolari di un diritto connesso già riconosciuto ad attori, cantanti, musicisti e ballerini.
Vengono inoltre rafforzati i diritti dei professionisti del settore cinematografico con la modifica del quarto comma dell'art. 46 e primo comma dell'art. 46 bis LDA.
Il nuovo quarto comma dell'art. 46 della LDA riconosce agli autori del soggetto e della sceneggiatura, al direttore artistico, agli adattatori dei dialoghi, ai direttori del doppiaggio, ai traduttori, agli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, un diritto irrinunciabile a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Laddove, invece la precedente versione normativa ammetteva la rinunciabilità di tale compenso e subordinava la sua esigibilità al raggiungimento di una cifra di incassi da accordare contrattualmente col produttore.
Il nuovo primo comma dell'art 46 bis della LDA stabilisce per gli autori di opere cinematografiche un diritto a un compenso adeguato e proporzionato, a carico delle emittenti, per ciascuna comunicazione al pubblico dell'opera, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore.
Detti compensi sono stabiliti sulla base di accordi di categoria; in mancanza di accordo, saranno individuati dall’AGCOM con regolamento.
3.Nuove regole per la condivisione di contenuti in piattaforme online (art 102 sexies – 102 decies)
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (ad esempio social network e le piattaforme di video sharing) assumono nuovi obblighi e responsabilità.
Tali prestatori di servizi dovranno ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti d'autore per poter pubblicare contenuti, includendo quelli pubblicati dai propri utenti senza scopo di lucro. In mancanza, la piattaforma sarà considerata responsabile di eventuali violazioni lamentate dal titolare del diritto, salvo che provi una delle seguenti circostanze:
-l’aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale del settore;
-l’avere disabilitato tempestivamente l’accesso o rimosso il contenuto dal proprio sito, a seguito di una segnalazione motivata e circostanziata da parte dei titolari dei diritti.
Le piattaforme con un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all'anno precedente superiore a 5 milioni, per l'esenzione di responsabilità devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere non autorizzate.
Rimane possibile per gli utenti caricare contenuti “da loro generati” sulle piattaforme, anche senza previa autorizzazione dei titolari dei diritti, quando la pubblicazione avviene a scopo di:
-citazione, critica o recensione; oppure
-parodia, caricatura o pastiche.
Le piattaforme dovranno informare i propri utenti di tale possibilità tramite i loro termini e condizioni del servizio.
Le piattaforme dovranno altresì prevedere dei meccanismi di notifica e risoluzione online di controversie sulla violazione di diritti d'autore. Le decisioni della piattaforma relative al blocco o alla rimozione di contenuti in presunta violazione delle norme sul diritto d'autore potranno essere contestate con ricorso all’AGCOM. È fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.
La nuova disciplina non si applica a determinate categorie di servizi come ad esempio:
-enciclopedie on-line, repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro;
-piattaforme di sviluppo e condivisione di software “open source”.
-prestatori di servizi cloud da impresa a impresa o che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale.
4.Obbligo di rendiconto sullo sfruttamento dei diritti sulle opere trasferiti o concessi in licenza
Il nuovo comma 2 dell’articolo 107 della LDA introduce per gli autori e artisti, interpreti o esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti un diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento. Sono nulle le pattuizioni contrarie ed è ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.
Il nuovo articolo 110 quater della LDA introduce a carico dei cessionari o licenziatari dei diritti un obbligo di rendiconto semestrale sulle modalità di sfruttamento delle opere e sui ricavi generati da tale sfruttamento (inclusi quelli pubblicitari e di merchandising).
Sul rispetto di tale adempimento vigila l’AGCOM, che in caso di violazione applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 % del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. È escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso l'inadempimento dell'obbligo di rendiconto costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.
5. Il diritto di risoluzione del contratto in caso di mancato sfruttamento dell’opera.
Il nuovo articolo 110 septies della LDA prevede la possibilità per l’autore e l’artista, interprete o esecutore di agire per la risoluzione del contratto di licenza o di trasferimento oppure di revocare l’esclusiva, in caso di mancato sfruttamento dell'opera nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a 5 anni o a 2 anni successivi alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore.
La risoluzione del contratto o la revoca dell'esclusiva è subordinata ad una previa intimazione e assegnazione di un termine congruo per l'adempimento.
È nulla qualsiasi disposizione contrattuale contraria, salvo che sia prevista da un accordo collettivo.
Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli
Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.
Avv. Lifang Dong and Avv. Chiara Civitelli
The content of this article does not constitute legal advice, but has an informative function. For personalized legal advice, contact the firm by e-mail to: info@dongpartners.eu or by phone +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, All rights reserved.
Commentaires