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Circolare Ministero dell'Interno n. 1/2022 sul nulla osta per il rifugiato a sposarsi in Italia



La Circolare evidenzia che l’art. 116 del Codice civile prevede che i cittadini stranieri che intendano sposarsi sul territorio nazionale, debbano presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione resa dall’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio. Per i rifugiati questa funzione veniva svolta dall’Unhcr (Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati), ma considerata l’evoluzione normativa e l’impossibilità da parte di Unhcr di entrare in possesso della documentazione necessaria per rilasciare tale attestazione, ha sollecitato l’adeguamento della procedura.


In particolare, a seguito del parere dell’Avvocatura generale dello Stato, il Viminale informa che. per ottenere questo “nulla osta”, i rifugiati potranno fornire un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000.


In tal modo, Il Ministero dell’Interno garantisce le opportune tutele a favore del cittadino e della cittadina titolare dello status di rifugiato, assicurando inoltre la continuità della sua azione ed evitando il rischio di compiere discriminazioni.


Su punto è opportuno osservare che con la sentenza n.245/2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del cod. civ., come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.


La questione di legittimità davanti alla Corte era stata sollevato dal Tribunale di Catania che era stato chiamato a giudicare sul ricorso di una coppia italo/marocchina che due anni fa si era vista negare dall’ufficiale dello stato civile la celebrazione del matrimonio per mancanza di un “documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino” come previsto dall’art. 116 cod civile, come novellato dalla legge n. 94 del 2009, allora in vigore.


La Corte costituzionale si è pronunciata quindi a favore di un “bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti che deve tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero”. Concludendo che non è possibile precludere la celebrazione di un matrimonio, solo perchè uno dei nubendi risulti essere uno straniero privo di regolare soggiorno, in quanto tale preclusione violerebbe il diritto fondamentale della persona.



Prof. Avv. Paolo Iafrate


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.


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