La via giudiziale per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è ammissibile in due casi:
1.Quando la discendenza iure sanguinis proviene da linea materna (figlio di donna italiana nato prima del 1948). Questo perché fino all’entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 la cittadinanza italiana si trasmetteva solo per via paterna.
2. Quando la discendenza iure sanguinis proviene da linea paterna. In questo caso però è necessario aver prima presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza e dimostrare che vi siano lunghe liste di attesa.
I termini legali del procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana sono fissati in 24 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi (Legge 18 dicembre n. 173 del 2020 che converte in legge il Decreto Legge n. 21 ottobre 2020 n. 130). I tempi delle liste di attesa dovranno quindi superare i 2 anni per poter essere considerate dal Tribunale di Roma requisito accettabile per iniziare una causa giudiziale.
In entrambi i casi occorre produrre una capillare e dettagliata documentazione tradotta e legalizzata per valido uso in Italia che dimostri una continua linea di discendenza ininterrotta dall’avo italiano al richiedente cittadinanza. In alcuni casi più complessi può essere richiesta anche la presentazione di una perizia da parte di un genealologo che ricostruisca tutto l’albero genealogico del richiedente.
Nel caso in cui non sia possibile ricostruire una linea di discendenza ininterrotta da avo italiano, sarà comunque possibile ottenere la cittadinanza per via amministrativa, dopo 3 anni di residenza in Italia con valido permesso di soggiorno. Infatti, l’articolo 9 della legge 91/1992 stabilisce che:
“1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);”.
Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli
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