La modifica introdotta dall’art. 41 bis del D.L. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni - bis), così come convertito dalla legge 106/2021, ha ulteriormente rilanciato il ruolo dei contratti collettivi nel disegnare le regole per i contratti (e la somministrazione) a termine, soprattutto dopo l’autorevole avallo interpretativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 1363 del 14 settembre 2021.
Premesso che il contratto a termine di 12 mesi non necessita di specifiche causali, alle causali previste dalla legge per contratti superiori ai 12 mesi (temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria) possono ora affiancarsene altre indicate dalla contrattazione collettiva a tutti i livelli, nazionale territoriale e aziendale. In altri termini, ai contratti collettivi è ora permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. Saranno quindi le parti sociali ad individuare le ipotesi per le quali sarà possibile instaurare contratti a tempo determinato, ma tassativamente entro il 30 settembre 2022.
Deve comunque trattarsi di causali concrete, senza quindi possibilità di utilizzare formulazioni generiche (es. ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo) che richiedono ulteriori precisazioni all’interno del contratto collettivo.
Attualmente, la durata complessiva dei rapporti a termine per legge non può superare i 24 mesi. Tuttavia, a seguito della menzionata modifica, la contrattazione collettiva, a ogni livello, può stabilire un limite diverso, anche superiore di durata massima.
I contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali possono inoltre:
prevedere ipotesi di esonero dall’obbligo di rispettare gli intervalli di 10 o 20 giorni tra un contratto e l’altro (stop & go);
incrementare la percentuale massima delle assunzioni a tempo determinato oltre l’attuale soglia del 20%;
aumentare la durata della prestazione lavorativa (oltre i 6 mesi) necessaria a maturare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Avv. Guido Brocchieri
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