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Controllo a distanza e prova dell'inadempimento contrattuale del lavoratore

Aggiornamento: 12 gen 2022



L'effettività del divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori richiede che anche per i cd. controlli difensivi trovino applicazione le garanzie dell' art 4, comma 2, della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori). Ne consegue che se, per l'esigenza di evitare attività illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può installare impianti ed apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attività lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l'inadempimento contrattuale dei lavoratori medesimi. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a un lavoratore il quale, durante l'orario di lavoro, aveva fatto un uso improprio del terminale di servizio, collegandosi a siti internet ludici o commerciali, aveva ritenuto illegittimo l'utilizzo a fini disciplinari dei dati rilevati dal sistema di controllo della rete informatica aziendale, in mancanza di prova della funzionalizzazione del controllo stesso alla salvaguardia del patrimonio aziendale (Cass. 9 novembre 2021, n. 32760).


Avv. Guido Brocchieri


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