Accoglimento ricorso avverso provvedimento Autorità Dublino per decorrenza del termine di sei mesi.
Tribunale di Roma, decreto del 29 settembre 2021
Una pronuncia del Tribunale di Roma, in merito a un ricorso Dublino, in favore di un cittadino pakistano per il quale era previsto il trasferimento in Austria.
Nel caso di specie, in relazione al trasferimento in Austria attraverso l’Unità Dublino del cittadino pakistano, il giudice di prime cure del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata immigrazione ha accolto il ricorso proposto, stante la decorrenza del termine di sei mesi.
In particolare, il termine di sei mesi per il trasferimento in Austria è decorso rispetto all’introduzione del giudizio, poiché l’accettazione è avvenuta in data 12.3.2020 quindi il trasferimento doveva avvenire entro il 12.9.2020 (in difetto di estensione del termine), mentre tale situazione non si è verificata, in quanto il provvedimento di trasferimento impugnato risulta notificato l’8.1.202.Tale pronuncia è particolarmente interessante, in quanto applica l’art. 29 del Reg. UE n. 604/2013 che stabilisce:
“1. Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3 (....)
2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.”
Tribunale di Catania, decreto del 30 settembre 2021 r.g. 10862/2021,
Il giudice di prime cure nel caso del cittadino straniero di paese terzo ha: "ritenuto che ricorrano gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione del provvedimento impugnato, in quanto dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente stia svolgendo attività lavorativa, circostanza che può essere presa in considerazione ai fini di un eventuale riconoscimento della protezione speciale".
Mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari: accolta la richiesta di sospensiva sulla base di un contratto di lavoro in corso
Tribunale di Bologna, decreto del 7 settembre 2021
Tunisia - Sospensione del provvedimento impugnato: Paese terzo non sicuro
Nel caso di specie il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la sospensiva in favore di cittadino tunisino appena giunto in Italia. Il ricorrente cittadino tunisino, ha espresso la volontà immediata di richiedere la protezione internazionale, tuttavia la Commissione Territoriale competente ha rigettato per manifesta infondatezza la sua richiesta in quanto il paese di origine è stato considerato sicuro.
Il Tribunale in fase cautelare, ha accolto invece la richiesta di sospensiva in quanto ha ritenuto, dall’esame delle più recenti ed accreditate COI, la Tunisia un paese terzo non sicuro.
Nel provvedimento di accoglimento viene, sottolineato dal giudice di primo grado che l’attuale esistenza in Tunisia di una situazione di instabilità della situazione generale dal punto di vista della sicurezza sociale, che appare tutt’altro che tranquilla ed in continua evoluzione, considerando che, secondo le COI più recenti appunto, il presidente tunisino Saied ha congelato il parlamento e sciolto il governo, e che, quindi, in questo momento la situazione è molto tesa, con violente proteste scoppiate nella capitale e l’esercito dispiegato e il palazzo controllato con blocco di accesso alla kasbah.
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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