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La Durata del contratto di lavoro in Spagna ed il raggiungimento dell'età pensionabile



Vi sono varie aziende che assumono personale in Spagna (nell’ambito di filiali, succursali ecc...) e in molti casi non sono informate in merito ai meccanismi che riguardano l’età pensionabile e la durata del rapporto di lavoro


Secondo l’ordinamento spagnolo, l’età del pensionamento è la seguente:

1. al compimento dei 65 anni d’età anagrafica, se il dipendente ha raggiunto i 37 anni e 6 mesi di contributi

2. al compimento dei 66 anni e 2 mesi d’età anagrafica, se gli anni di contributi sono inferiori rispetto a quelli di cui sopra


La norma generale in materia prevede che il pensionamento sia un diritto, non un obbligo per il dipendente: per questo motivo, un dipendente potrà richiedere che il rapporto di lavoro non venga risolto per il mero verificarsi di uno dei presupposti di cui ai punti 1 e 2.

Nonostante ció, vi sono delle eccezioni prevista nello Statuto dei Lavoratori per cui il datore potrà risolvere il contratto e imporre al dipendente il pensionamento, purchè sussistano le seguenti condizioni:

  1. Il dipendente deve aver compiuto i 68 anni di età anagrafica, e aver il diritto al 100% della prestazione contributiva per anzianità

  2. L’impresa deve stabilire misure a sostegno dell’occupazione, alternativamente potrà assumere un nuovo dipendente e/o conversione di un contratto a tempo determinato. Inoltre, “ al fine di compensare il pensionamento forzato di un dipendente con un miglioramento generale dell'occupazione, è necessario che, oltre a soddisfare una delle condizioni di cui sopra, almeno uno dei dipendenti dell’impresa, anche tra quelli già impiegati nella stessa, sia promosso a un posto di lavoro il cui contributo sia pari o superiore a quello del dipendente in pensione

  3. Deve essere previsto nel contratto collettivo applicabile (Convenio)

Infine, bisogna terner in conto che vi sono delle disposizioni specifiche in materia di pensionamento per quelle imprese con un tasso di occupazione femminile minore del 20%.


Dunque, nel caso in cui i requisiti di cui sopra non venissero soddisfatti, l’impresa non potrà risolvere il contratto di lavoro per il compimento dell’età pensionabile del dipendente, qualora questi non fosse d’accordo.


Qualora le capacità fisiche o intellettuali del dipendente impedissero o diminuissero l’attitudine di questi all’attività lavorativa (c.d. ineptitud sobrevenida, prevista dall’art. 52 dello Statuto dei Lavoratori), l’azienda potrà risolvere il contratto mediante licenziamento per giusta causa con un preavviso di 15 giorni in cui comunicherà in modo giustificato i motivi della risoluzione, e dovrà versargli un indennizzo corrispondente a 20 giorni di salario per anno lavorato.


BENEFICI PER IL DATORE DI LAVORO E PER L’IMPRESA:


Vi sono ulteriori aspetti di cui bisogna tener in conto, qualora il dipendente decidesse di continuare la relazione lavorativa dopo l’età pensionabile:

  1. Il dipendente riceverà un aumento della pensione per ogni anno completo lavorato in piú, purchè abbia raggiunto il periodo minimo di contributi di 15 anni, due dei quali negli ultimi quindici anni prima del pensionamento

  2. Riduzione dei costi contributivi, sia a carico dell’impresa che per il dipendente (ai sensi dell’art, 152 LGSS)

IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO


Il pensionamento anticipato è una risorsa ampiamente utilizzata dalle imprese in risposta all'allungamento dell'età pensionabile, con questo sistema il dipendente potrà ritirarsi anticipatamente, mantenendo un livello di reddito molto simile a quello che aveva durante il lavoro. Si tratta di un patto tra datore di lavoro e lavoratore finalizzato all’estinzione del contratto prima dell'età pensionabile, ma non è un tipo di pensionamento riconosciuto dalla Previdenza Sociale Spagnola Dunque, non richiede requisiti specifici oltre a quelli stabiliti di comune accordo dal dipendente e dalla sua impresa.


Il datore versa al lavoratore, a titolo di indennità, un importo che va ad aggiungersi all'indennità di disoccupazione, fino a quando questi non potrà accedere al prepensionamento. Di solito il suddetto importo equivale al 60 e l’80% dello stipendio percepito dal dipendente durante l’attività.


Inoltre, l'impresa ha l'obbligo di pagare i contributi della S. Sociale per tutto il periodo in cui il lavoratore è disoccupato (dalla data di congedo dall'impresa fino al compimento del l'età pensionabile). Il pagamento può essere effettuato direttamente agli enti previdenziali o versando le somme al lavoratore affinché effettui il deposito.


Sig.ra Inmaculada García Alcantara, consulente del lavoro e Abogada Eugenia Ravagnan Venezze


Questo articolo è stato scritto da un consulente del lavoro e da avvocato abilitato in Spagna, membri del nostro network internazionale. Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.

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