In linea generale, le imprese extra UE hanno diritto di partecipare alle gare pubbliche nei limiti della sottoscrizione di determinati accordi vincolanti con l’Unione Europea (c.d. AAP – ovvero accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round).
In assenza di detti accordi vincolanti, non è escluso che le imprese extra UE possano essere ammesse a partecipare alle gare pubbliche.
Una simile interpretazione è stata compiuta dai Giudici amministrativi, che, nell’ambito di un appalto nel settore speciale dei trasporti, hanno reso applicabile il contenuto dell’art. 137 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Nella specie, un’impresa extra UE non firmataria di alcun accordo c.d. AAP era ammessa a partecipare alla gara pubblica di fornitura di automezzi per il trasporto passeggeri, sussistendo una mera facoltà (e non un obbligo) in capo alla stazione appaltante di esclusione delle offerte recanti forniture di prodotti provenienti per oltre il 50% da Paesi terzi.
Invero, l’art. 137, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che <<Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi>>.
Sempre l’art. 137, al comma 2, prescrive che <<Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione […] >>.
Applicando tale articolato normativo al caso di specie -trattandosi di offerta di prodotti originari di Paesi terzi oltre il 50% del valore totale- la stazione appaltante potrà discrezionalmente ammettere ovvero escludere le offerte presentate.
Qualora dovesse esservi ammissione dell’offerta, la stazione appaltante sarà tenuta ad un’adeguata motivazione della scelta, con trasmissione della relativa documentazione all’ANAC (cfr. sentenza del TAR Sardegna n. 737/2021 resa pubblica il 02.11.2021).
Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro
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