1.Visto per ricongiungimento del figlio minore.
Il Tribunale di Roma annulla un provvedimento con il quale l’Ambasciata d’Italia a Dhaka rigettava la richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare del figlio minore.
Il provvedimento veniva adottato sulla base di un’istruttoria che l’Amministrazione delegava ad un’agenzia investigativa e che il ricorrente contestava.
Inoltre il cittadino straniero con la proposizione del ricorso chiedeva espressamente l’espletamento del test genetico per l’accertamento della paternità.
Tuttavia, nonostante l’ordinanza del Tribunale che ordinava effettuarsi il test del DNA, e che sarebbe stato risolutivo, l’Amministrazione non ottemperava a quanto stabilito dall’autorità giudiziaria.
L’ordinanza ha così accolto il ricorso su un duplice presupposto: da un lato ritiene l’istruttoria espletata dall’Amministrazione non sufficiente a ritenere non veritiera la certificazione rilasciata dall’autorità estera e che attestava la paternità del ricorrente rispetto al familiare da ricongiungere, stante il modus operandi dell’agenzia investigativa incaricata dall’Ambasciata.
Inoltre poiché l’Amministrazione non ottemperava all’ordine del giudice di effettuare gli esami genetici, il giudice traeva da tale condotta elementi per trarre argomenti di prova ai sensi articolo 116 CPC.
2.Il cittadino straniero richiedente asilo è autorizzato a restare in Italia ai fini esclusivi della procedura anche se ha ricevuto un decreto di espulsione
Il Giudice di Pace di Padova con la sentenza n.347 del 3 giugno 2021 ha assolto un cittadino nigeriano, imputato in ordine al reato di cui all’art. 14 comma 5 ter e quater del d.lgs. 286/1998, perché il fatto non sussiste, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale, per cui il richiedente che propone domanda reiterata di protezione internazionale, anche successiva al provvedimento di espulsione del Questore, è autorizzato a rimanere nel territorio italiano ai fine esclusivi della procedura, principio che non soffre eccezioni quando la stessa sia presentata dopo l’emissione del provvedimento di espulsione.
3.Protezione speciale alla richiedente peruviana vittima di violenza sessuale nel paese di origine.
Tribunale di Roma, decreto del 20 aprile 2021
Il Tribunale di Roma con decreto del 20 aprile 2021 ha accolto il ricorso ex art 35 bis D.LGS 25/2008 di una cittadina peruviana, vittima di violenza sessuale nel proprio Paese di origine, riconoscendo il diritto della richiedente al riconoscimento della protezione speciale.
Il Giudice di prime cure, fonda la sua decisione sul vissuto traumatico familiare e personale dalla quale la cittadina straniera è fuggita e sulla effettiva e positiva riuscita del tentativo della richiedente.
Sul punto il Tribunale focalizza la propria attenzione sul concetto di “vita privata”, ai sensi del DL 21 ottobre 2020, n. 130 , convertito in LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173 che ha introdotto tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dar luogo ad una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare. Nella pronuncia si richiama la giurisprudenza della Corte EDU che ha dato sul termine “vita privata” ai fini dell’applicazione dell’art. 8 CEDU.
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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