La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza. In caso di mancato rispetto di tale termine, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta ex art. 13, comma 2, lett. b, Dlgs 286/1998 Testo Unico sull'immigrazione, l'espulsione dello straniero dal territorio italiano.
Tuttavia, la Corte di Cassazione (sent. n. 4635/2012, ord. n. 8786/2021) ha stabilito che la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di 60 giorni dalla sua scadenza, non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.
Per la valutazione dei suddetti requisiti, particolare attenzione deve essere rivolta alle prolungate assenze dal territorio italiano, che se non giustificate da gravi motivi, possono comportare la revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Nello specifico, l'articolo 13 comma 4 del DPR 394/99 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione) stabilisce che “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha una durata illimitata e non necessita di rinnovo. A facoltà dell'interessato, può tuttavia essere aggiornato con cadenza quinquennale per continuare ad essere utilizzato come documento di identificazione personale (art 17 del DPR 394/99).
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi o di assenza dal territorio italiano per un periodo superiore a 6 anni (art 9 comma 7 del Testo Unico sull'immigrazione).
Avv. Lifang Dong and Avv. Chiara Civitelli
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