Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 21 marzo 2022
Revoca del decreto di espulsione a seguito della conclusione positiva del procedimento di emersione
In data 18 maggio 2020, veniva emesso decreto di espulsione dalla Prefettura di Roma attraverso il quale veniva disposto l’allontanamento dal territorio nazionale di una cittadina straniera irregolare.
La ricorrente presentava opposizione al decreto allegando l’istanza di emersione da rapporto di lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 co. 1 del D.l del 19 maggio 2020, n. 34. Successivamente a seguito della positiva conclusione del procedimento la cittadina straniera veniva regolarizzata sul territorio nazionale facendo venir meno le condizioni di espulsione.
Il Giudice di Pace di Roma, accertata la situazione, provvedeva alla revoca del decreto opposto e, a seguito del mutamento della situazione dedotta in giudizio e dichiarava cessata la materia del contendere.
Tribunale di Napoli, ordinanza del 2 marzo 2022
Riconoscimento della cittadinanza italiana al minore apolide
Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la cittadinanza italiana a cittadino straniero maggiorenne, già riconosciuto apolide, rintracciato sul territorio nazionale quando ancora minore, facendo applicazione della particolare ipotesi contenuta al comma 2 dell’art. 1 della L. 91/92 in forza del quale “è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza“.
Il contenzioso nasce dal rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio di dare corso alla registrazione in forza della suddetta normativa; la stessa Avvocatura Distrettuale di Stato, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto della domanda all’uopo producendo una nota del Direttore Centrale del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione che deduceva l’applicabilità dell’art. 1, comma 2, al solo caso di “neonato” o “bambino non ancora in grado di parlare“, trovato sul territorio nazionale, senza possibilità di risalire al suo Stato di origine.
Il Giudice ha accolto la domanda ritenendo che : “La disposizione in esame mira, quindi, come anche quella sotto la lett. b), a prevenire l’insorgenza di condizioni di apolidia, foriera di rilevante vulnerabilità per la persona. Essa assicura l’attuazione di tale ratio equiparando a colui che è nato effettivamente in Italia da genitori ignoti la persona trovata sul territorio nazionale in condizione, evidentemente, di abbandono, che non può offrire elementi utili a risalire alla sua cittadinanza, a cominciare da quelli relativi ai propri genitori ed al luogo in cui è nato“.
Tribunale di Genova, decreto del 22 aprile 2022
Ucraina – Protezione sussidiaria alla richiedente derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato
Il Tribunale di Genova riconosce la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007 ad una cittadina ucraina.
La motivazione del Tribunale è molto argomentata e si focalizza sui recenti avvenimenti, dal giorno in cui le truppe russe hanno invaso il Paese. Da notare che è stato lo stesso Pm a richiedere la concessione della protezione sussidiaria poiché, “se le ragioni della migrazione al momento della presentazione della domanda, erano, per onesta ammissione della richiedente, esclusivamente economiche, attualmente, visto il conflitto armato in Ucraina, deve essere concessa la protezione sussidiaria in quanto la ricorrente, in caso di rimpatrio, subirebbe la minaccia grave ed individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale”.
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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